La coibentazione del tetto può essere agevolata con il Superbonus 110%, ma è necessario il rispetto di alcune condizioni. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 779/2021.

Superbonus e coibentazione del tetto, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione del tetto, con la creazione di un locale non abitabile, da adibire a stenditoio-lavatoio e da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante. L’attuale sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non è dotato di impianto di riscaldamento mentre il nuovo locale sottotetto sarà dotato di impianto di riscaldamento. Oltre ai lavori di isolamento, saranno posati nuovi infissi. Il contribuente ha quindi chiesto se e per quali interventi ha diritto al Superbonus.

Superbonus, ok alla detrazione per la coibentazione del tetto

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il Superbonus spetta per gli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. L’intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari. Il 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante-intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, i vani freddi o il terreno. Qualora il sottotetto non sia riscaldato, come nel caso prospettato, la superficie del tetto non va conteggiata.

Dal momento che l’intervento interesserà un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, il calcolo del 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, o del conseguimento della classe energetica più alta, deve essere effettuato rispetto a tale unità immobiliare. L’Agenzia ha aggiunto che l’agevolazione sugli infissi spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti. Dal momento che, nel caso esaminato, si tratta di una nuova installazione, al contribuente non può essere riconosciuto il Superbonus per gli interventi trainati.