I nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato dubbi tra i contribuenti. Per risolverli, l’Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare 16/E/2021.

Visto di conformità e congruità delle spese per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate

La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.

Visto di conformità e Superbonus, i nuovi obblighi

Il Decreto Antifrode ha previsto che, anche chi usufruisce direttamente del Superbonus con detrazione Irpef, deve acquisire il visto di conformità.

Il visto di conformità non è obbligatorio se:
– il contribuente invia in autonomia la precompilata;
– il contribuente  invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
– sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.

Visto di conformità e congruità delle spese per i pagamenti dal 12 novembre

I nuovi obblighi si applicano sempre ai pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021.

Ci sono però dei casi border-line, relativi ai pagamenti dei lavori incentivati con ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. L’obbligo non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento della fattura ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.

Questi criteri, spiega la circolare, sono validi sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza.

Visto di conformità e congruità delle spese, i controlli

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori. Lo riporta edilportale.