Un’impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali,

ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 16 comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 e dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, in quanto intende acquistare da un proprio cliente a cui ha venduto un’abitazione antisismica, il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale a quest’ultimo spettante.

Con la Risposta n. 190 di oggi 17 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai seguenti quesiti:

1. se l’acquirente «possa … dimostrare e aver diritto a beneficiare della detrazione fiscale per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica, e successivamente cedere il proprio credito all’impresa costruttrice …, posto che l’asseverazione è stata depositata ante rogito in data …/2020 con il modello B ex D.M.65 del 7 marzo 2017 divenuto obsoleto – poiché sostituito in data 6 agosto 2020»;

2. quale «aliquota deve essere applicata al fine del calcolo della detrazione spettante per l’acquisto di unità immobiliare antisismica: se l’aliquota dell’85 % sull’importo massimo di 96.000 euro, ovvero se l’aliquota del 110% sul medesimo importo, posto che l’aliquota del 110% introdotta dal “Decreto rilancio” può essere applicata alle spese documentate e sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 con asseverazione depositata con il modello B introdotto in data 6 agosto 2020»;

3. se, nel caso di acconti versati sul prezzo «prima del 1° luglio 2020, e qualora fosse possibile applicare l’aliquota di detrazione più alta pari al 110%, spetta all’acquirente la detrazione del 110% anziché quella inferiore dell’85% calcolata sull’importo massimo di 96.000,00 euro, posto che il prezzo corrisposto a saldo dopo il 01/07/2020 è superiore a detto limite di spesa massimo»;

4. posto che l’impresa istante procederà «entro il 2020 alla vendita delle rimanenti 4 unità, se è necessario che la stessa presenti ‘di nuovo’ il modello B e i correlati modelli B1 e B2 introdotti dal decreto del MIT del 6 agosto 2020 o se mantenga valore il precedente modello B ai sensi del DM n. 65 del 2017 depositato prima dell’intervenuta modifica, al fine di mettere i propri clienti nelle condizioni di poter beneficiare senza dubbio alcuno della detrazione del 110% di cui agli articoli 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto Rilancio in luogo di quella pari all’85% ex decreto legge n. 50/2017».